1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle comunicazioni al fine di garantire e tutelare il libero gioco della concorrenza.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, nei settori di cui all'articolo 8, comma 1, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso
a) dismissione di aziende o di rami di azienda, o rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12;
b) riduzione dei programmi irradiati in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui all'articolo 10;
c) riduzione della quota di proventi raccolti, nelle misura necessaria a non superare i limiti di cui all'articolo 11;
d) imposizione temporanea di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia;
e) imposizione dell'obbligo di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e di trasparenza stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, definendone i presupposti e i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, devono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.